1. È istituita, in Latina, una sezione distaccata della corte d'appello di Roma, con giurisdizione sul territorio compreso nei circondari dei tribunali di Latina, Frosinone, Cassino e Velletri.
1. È istituita, in Latina, una sezione della corte d'appello di Roma in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i tribunali di Latina, Frosinone e Cassino.
1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche relative al personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché la data di inizio del funzionamento delle medesime sezioni.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Roma, appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza delle sezioni distaccate della corte d'appello di Roma, con sede in Latina, di cui ai citati articoli 1 e 2, sono devoluti alla cognizione dei medesimi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali,